OGGETTO:  Adeguamento indennità di trasferta per gli Ufficiali Giudiziari.

Il terzo comma dell’ art. 20 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (Testo Unico in materia di spese di Giustizia) prevede espressamente che l’ importo dell’ indennità di trasferta di cui agli artt. 26 e 35 dello stesso T.U. venga adeguato annualmente sulla base della variazione dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

 la scrivente O.S., tenuto conto che l’ indennità di trasferta di cui sopra rimborsa ogni spesa sostenuta dagli Ufficiali Giudiziari per il compimento degli atti da eseguirsi fuori dall’ edificio in cui ha sede l’ Ufficio NEP, e che l’ ultimo aggiornamento dell’ importo delle predette indennità risale al dicembre 1996, ritiene che sia quanto mai opportuno e doveroso procedere immediatamente al loro adeguamento sulla base della citata norma.

 Non va dimenticato infatti che gli Ufficiali Giudiziari sono di fatto costretti a fare ampio uso dei mezzi di trasporto per lo svolgimento delle attività di istituto, dovendo garantire il compimento di atti urgenti ed indifferibili spesso in località assai distanti dal proprio Ufficio ed in condizioni di perenne carenza di organico; tale circostanza espone l’ Ufficiale Giudiziario ad un esborso la cui entità è considerevolmente aumentata dal 1996 ad oggi.

 Tenuto conto dell' importanza delle questioni affrontate, si confida in un fattivo interessamento della S.V. Ill.ma, onde consentire agli Ufficiali Giudiziari un reale ristoro delle spese sostenute nello svolgimento dell’ attività di istituto.

Cordialità

Roma 18 novembre 2003

Il Coordinamento Nazionale Paola Saraceni


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