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OGGETTO: Adeguamento indennità di trasferta per gli Ufficiali Giudiziari. Il
terzo comma dell’ art. 20 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (Testo Unico in materia
di spese di Giustizia) prevede espressamente che l’ importo dell’ indennità
di trasferta di cui agli artt. 26 e 35 dello stesso T.U. venga adeguato
annualmente sulla base della variazione dell’ indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente. la
scrivente O.S., tenuto conto che l’ indennità di trasferta di cui sopra
rimborsa ogni spesa sostenuta dagli Ufficiali Giudiziari per il compimento degli
atti da eseguirsi fuori dall’ edificio in cui ha sede l’ Ufficio NEP, e che
l’ ultimo aggiornamento dell’ importo delle predette indennità risale al
dicembre 1996, ritiene che sia quanto mai opportuno e doveroso procedere
immediatamente al loro adeguamento sulla base della citata norma. Non
va dimenticato infatti che gli Ufficiali Giudiziari sono di fatto costretti a
fare ampio uso dei mezzi di trasporto per lo svolgimento delle attività di
istituto, dovendo garantire il compimento di atti urgenti ed indifferibili
spesso in località assai distanti dal proprio Ufficio ed in condizioni di
perenne carenza di organico; tale circostanza espone l’ Ufficiale Giudiziario
ad un esborso la cui entità è considerevolmente aumentata dal 1996 ad oggi. Tenuto
conto dell' importanza delle questioni affrontate, si confida in un fattivo
interessamento della S.V. Ill.ma, onde consentire agli Ufficiali Giudiziari un
reale ristoro delle spese sostenute nello svolgimento dell’ attività di
istituto. Cordialità Roma
18 novembre 2003 Il
Coordinamento Nazionale Paola Saraceni |